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venerdì 19 giugno 2015
INDULGENZA IN ARTICULO MORTIS
E' un argomento che interessa tutti, direttamente e indirettamente (cioè per noi stessi e per i nostri familiari, amici e conoscenti)
Il testo che riporto è tratto da una risposta di padre McNamara a zenit.org
(http://www.zenit.org/it/articles/indulgenze-in-punto-di-morte)
Il n° 201 del rituale per la cura pastorale dei malati tratta del viatico al di fuori della Messa, che sarebbe la circostanza abituale per questa benedizione.
“Il sacramento della Penitenza o l'atto penitenziale si può concludere con l'indulgenza plenaria in articulo mortis. Il sacerdote la concede con questa formula:
“Per i santi misteri della nostra redenzione, Dio onnipotente ti condoni ogni pena della vita presente e futura, ti apra le porte del paradiso e ti conduca alla gioia eterna.”
Oppure (formula breve):
“In virtù della facoltà datami dalla Sede Apostolica, io ti concedo l'indulgenza plenaria e la remissione di tutti i peccati, nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo.”
Se non è disponibile un sacerdote per impartire la benedizione papale, il Manuale delle Indulgenze offre al n° 28 un altro percorso. Vale a dire: “Il sacerdote che amministra i sacramenti al fedele in pericolo di morte non trascuri di impartirgli anche la benedizione apostolica, cui è annessa l’indulgenza plenaria. Se l’assistenza del sacerdote è impossibile, la santa Madre Chiesa concede ugualmente al fedele l’indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera. Per l’acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l'uso del crocifisso o della croce. La condizione ‘purché abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera’. Supplisce in questo caso le tre solite condizioni richieste per l’acquisto dell'indulgenza plenaria. Tale indulgenza plenaria in punto di morte (in articulo mortis) può essere anche lucrata anche dal fedele che nello stesso giorno abbia già acquistato un’altra indulgenza plenaria.” Questa concessione, nel n° 28, proviene dalla costituzione apostolica Indulgentiarum doctrina, Norma 18, emessa da Papa Paolo VI il 1 gennaio del 1967.
Si può approfondire l'argomento qui: http://www.margheritadigesu.it/pagine/indulgenze.html
Nota: L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati. Nessuno può applicare le indulgenze che acquista ad altri che siano ancora in vita. Le indulgenze, sia parziali che plenarie, possono essere applicate ai defunti a modo di suffragio. (dall'Enchiridion indulgentiarum o Manuale delle indulgenze, pubblicato su Acta Apostolicae Sedis il 29 luglio 1968. http://www.rocciadibelpasso.it/indulgenze.htm)
Il rito della Benedizione Apostolica con Indulgenza plenaria in articulo mortis lo trovate qui: http://www.maranatha.it/rituale/64page.htm
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